INVARIANZA DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DOPO L'AGGIUDICAZIONE E DIFETTO DI INTERESSE (108.12)
Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il provvedimento di aggiudicazione costituisce il limite temporale oltre il quale le variazioni della platea dei concorrenti o dei loro punteggi non possono più incidere sul calcolo delle medie e sulla soglia di anomalia. Ne consegue l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso strumentale proposto dall'operatore non aggiudicatario che lamenti l'errata esclusione di un terzo, laddove tale doglianza sia finalizzata unicamente a provocare un ricalcolo matematico della soglia di anomalia a proprio vantaggio.
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