Giurisprudenza e Prassi

IL FASCICOLO VIRTUALE È UNO STRUMENTO DI SEMPLIFICAZIONE E NON UNA FONTE DI DECADENZE AUTOMATICHE (24)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In sede di valutazione delle offerte tecniche, l'interpretazione di un criterio relativo alle ore di formazione che faccia riferimento al termine "Ente" al singolare deve essere intesa quale indicazione di un parametro unitario, non suscettibile di moltiplicazioni fondate su elementi eventuali e non predeterminabili, al fine di garantire uniformità e certezza applicativa.

Inoltre, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) costituisce uno strumento di semplificazione e accelerazione delle verifiche privo di carattere esclusivo, con la conseguenza che eventuali errori materiali nella fase di implementazione dei dati non determinano effetti espulsivi automatici, potendo l'amministrazione attivare strumenti di interlocuzione procedimentale volti a chiarire e integrare il dato inesattamente rappresentato.

"[...] la lex specialis, la quale, facendo riferimento all’'Ente' al singolare, si presta più coerentemente a essere intesa quale indicazione di un parametro unitario, non suscettibile di moltiplicazioni fondate su elementi eventuali e non predeterminabili

[...]

In una lettura sistematica e non atomistica della disciplina di riferimento, deve piuttosto rilevarsi come il F.V.O.E. costituisca uno strumento di semplificazione e accelerazione delle verifiche, privo tuttavia di carattere esclusivo e insuscettibile di determinare, in via automatica, effetti espulsivi in presenza di disallineamenti meramente formali o di errori materiali nella fase di implementazione dei dati.

Sotto tale profilo, l’errore nella registrazione – lungi dal potersi qualificare in termini di inadempimento sostanziale agli obblighi dichiarativi o documentali – si atteggia piuttosto come irregolarità emendabile, ove non emerga alcuna compromissione dell’affidabilità dell’operatore né alterazione della par condicio competitorum. Ne consegue che l’amministrazione ben può, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica e nel rispetto del principio di proporzionalità, attivare strumenti di interlocuzione procedimentale volti a chiarire e integrare il dato inesattamente rappresentato.

In tale ottica, il soccorso istruttorio assume una funzione non già surrogatoria di carenze essenziali, ma di fisiologico completamento del quadro informativo, in presenza di situazioni ambigue o imperfettamente rappresentate, senza che ciò si traduca in un’indebita alterazione della competizione.

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FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO: Operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento. (Riferimento: Art. 24, comma 1)