Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE DI SERVIZI: INTERPRETAZIONE LETTERALE DEL RIALZO SULLE ROYALTIES E COMPROVA DEI REQUISITI PREMIALI (176)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In materia di procedure di gara, le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo i canoni di ermeneutica contrattuale, con prevalenza del criterio letterale. Qualora il disciplinare di gara preveda l'attribuzione di un punteggio economico basato sul "rialzo percentuale" rispetto a una royalty posta a base d'asta, il calcolo deve essere effettuato sulla sola eccedenza rispetto al valore minimo prescritto e non sulla percentuale complessiva offerta, restando irrilevanti eventuali chiarimenti della Stazione Appaltante di segno contrario che pretendano di modificare una previsione testuale univoca.

Ai fini dell'attribuzione di punteggi premiali per competenze professionali (es. linguistiche), non è sufficiente la dichiarazione di un impegno futuro a impiegare personale qualificato, essendo necessaria la dimostrazione della disponibilità attuale di tali risorse e della relativa certificazione già in sede di offerta.

"Come noto, ai fini dell’interpretazione della lex specialis di gara trovano applicazione le norme sull’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 ss. Cod. civ. (inter multis, Cons. Stato, V, 17 aprile 2026, n. 3052; 11 marzo 2024, n. 2334; 23 maggio 2023, n. 5114; 28 marzo 2023, n. 3196; 18 luglio 2022, n. 6131; 24 maggio 2022, n. 4112; 4 agosto 2021, n. 5752; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; 30 dicembre 2019, n. 8195; 14 novembre 2019, n. 7837; 29 luglio 2019, n. 5358; 13 settembre 2018, n. 5360; 7 agosto 2018, n. 4849; 23 febbraio 2015, n. 848; 2 settembre 2013, n. 4364; VI, 24 settembre 2019, n. 6378; III, 18 settembre 2019, n. 6212; 18 giugno 2018, n. 3715), e, fra di esse, anzitutto il criterio di esegesi letterale delle previsioni (cfr., inter multis, Cass., II, 2 dicembre 2025, n. 31394, ove si pone in risalto che “Nell’interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate”; Id., III, 11 marzo 2025, n. 6444; II, 11 novembre 2021, n. 33451).

Facendo applicazione del suddetto criterio al caso di specie emerge in modo sufficientemente chiaro il significato della clausola di gara disciplinante l’attribuzione dei punteggi per le offerte sulle royalties: come esplicitamente emerge dall’art. 16.2, infatti, il relativo calcolo è espresso in termini di rapporto fra “rialz[i] percentual[i] dell’offerta”, rispettivamente del concorrente i-esimo e dell’offerta più conveniente.

Alcun dubbio può sussistere dunque sull’individuazione degli elementi dell’operazione di divisione per la determinazione del coefficiente applicabile: da un lato il “rialzo percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo”, quale dividendo, dall’altro il “rialzo percentuale dell’offerta più conveniente”, quale divisore.

Da tale chiara indicazione letterale si ricava, altrettanto univocamente, come il solo “rialzo” assuma rilievo ai fini del calcolo del punteggio, non già l’offerta nella sua globalità (i.e., inclusiva della base d’asta).

Detta offerta, infatti, come emerge dal relativo modulo predisposto dall’amministrazione, esprime l’intera percentuale di royalty proposta dal concorrente (quale “Offerta (valore in percentuale)”; cfr. al riguardo anche infra); ma l’attribuzione del punteggio è chiaramente determinata sulla base del solo “rialzo”, e cioè l’eccedenza rispetto alla base d’asta [...]

[...]

Dal tenore testuale delle disposizioni emerge chiaramente come le stesse richiedessero non già una mera indicazione del concorrente di mettere (in futuro) a disposizione risorse con conoscenza delle lingue straniere, bensì la (già sussistente, al tempo della gara) dotazione di “almeno una” siffatta risorsa da parte del “Concorrente” (cioè dell’operatore quale partecipante alla gara, cui la prescrizione era rivolta); coerentemente era richiesta la comprova attraverso certificazione nei sensi indicati dalla lex specialis.

Alla luce di ciò, emerge l’infondatezza della censura di C., la quale aveva presentato in gara una semplice dichiarazione di “impegno a impiegare” persone in possesso di certificato sulle conoscenze linguistiche, senza in alcun modo dar conto di averne la dotazione né allegare la relativa certificazione."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)