REQUISITI DELL'INTERMEDIARIO SENZA DETENZIONE E RICONDUCIBILITÀ AL SUBAPPALTO DEL TRASPORTO RIFIUTI (119.2)
Il rapporto tra l’intermediario di rifiuti senza detenzione e l’impresa esecutrice del servizio di trasporto è riconducibile all’istituto del subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Qualora la legge di gara imponga all'intermediario la contestuale allegazione di dichiarazioni di impegno di soggetti qualificati per il trasporto, la mancata indicazione del subappalto nel DGUE non determina l'esclusione, trattandosi di un errore sulla qualificazione giuridica del rapporto che non pregiudica la chiarezza dell'offerta e la veridicità del possesso dei requisiti.
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