Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI INTERMEDIARI RIFIUTI E SUBAPPALTO NECESSARIO PER IL TRASPORTO (119.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2024

È legittima l'ammissione alla gara di un intermediario di rifiuti senza detenzione che, privo dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le categorie relative al trasporto, presenti le dichiarazioni di impegno di soggetti terzi qualificati previste dal bando; tale fattispecie, pur rientrando nel perimetro del subappalto ex art. 119 D.Lgs. 36/2023, non richiede una separata dichiarazione formale di subappalto nel DGUE qualora la volontà di affidare le prestazioni a terzi sia chiaramente desumibile dall'ossequio alle prescrizioni della lex specialis.

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