Giurisprudenza e Prassi
NON SUSSISTE OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ANALITICA PER ESCLUDERE LA PREVENZIONE COLLABORATIVA (94.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA (PALERMO) Sentenza
2025
In tema di documentazione antimafia, l’esercizio in senso negativo del potere di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa non richiede una specifica motivazione volta a escludere i presupposti dell'agevolazione occasionale, qualora la natura strutturale dei fattori di inquinamento mafioso sia chiaramente desumibile dal quadro sintomatico posto a fondamento dell'informativa interdittiva.
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