L'ANNULLAMENTO DELL'INTERDITTIVA ANTIMAFIA DELLA MANDATARIA NON COMPORTA IL DIRITTO AL REINTEGRO NELL'APPALTO SE L'ENTE HA GIÀ APPROVATO LA MODIFICA DEL RTI (80)
In tema di appalti pubblici, l’intervenuta modifica soggettiva di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, disposta ai sensi dell’art. 48, comma 17, del d.lgs. n. 50/2016 a seguito di un’informativa antimafia interdittiva colpita da annullamento giurisdizionale per soli vizi formali, non consente la reintegrazione della società estromessa. La Stazione Appaltante è infatti obbligata ad adottare con celerità i provvedimenti di recesso o sostituzione basandosi sull’efficacia dell’informativa al momento della sua adozione, senza poter sindacarne la legittimità. L’annullamento per vizi formali non accerta l’insussistenza della permeabilità mafiosa e l’ammissione al controllo giudiziario non ha portata retroattiva sui provvedimenti espulsivi già maturati.
"[...] “il tentativo di infiltrazione mafiosa (in ragione del quale sia stata adottata l’informazione interdittiva antimafia) potrebbe essere avvenuto in vista della partecipazione alla procedura di gara (basta, infatti, il solo ‘pericolo’ che ciò possa essere accaduto, giuste le caratteristiche proprie del diritto della prevenzione nel quale si inquadra la misura intedittiva, come ampiamente esposto da Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2021, n. 3530) […]” (Cons. Stato, n. 2847 del 2022, cit.); di qui la conclusione per cui “l’ammissione (o anche la sola richiesta di ammissione) al controllo giudiziario delle attività economiche e dell’azienda di cui all’art. 34 - bis) d.lgs. n. 159 del 2011 non ha conseguenze sui provvedimenti di esclusione che siano stati adottati ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, i cui effetti contestualmente si producono e si esauriscono in maniera definitiva nell’ambito della procedura di gara, di modo che non v’è possibilità di un ritorno indietro per via della predetta ammissione […]” (Cons. Stato, n. 2847 del 2022, cit., e richiami ivi).
Facendo applicazione delle soprarichiamate coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che la determinazione del 3 agosto 2023 sia stata emanata sulla scorta di un’interdittiva antimafia valida ed efficace, prima dell’ammissione della società al controllo giudiziario, non potendo risultare travolta dal successivo annullamento dell’interdittiva, avvenuto solo per vizi di carattere formale, all’esito del giudizio di appello.
In presenza di un’informazione interdittiva antimafia valida ed efficace, il provvedimento revocatorio deve essere del resto assunto dalla stazione appaltante nell’immediatezza, sul mero rilievo che l’informazione antimafia interdittiva sopravvenuta costituisce l’accertamento dell’incapacità originaria del privato a essere destinatario di un rapporto con la pubblica amministrazione, non potendosi attribuire rilevanza postuma all’esito definitivo dell’impugnativa giurisdizionale dell’interdittiva, il cui eventuale annullamento potrà rilevare unicamente ai fini risarcitori (cfr. CGA 25 maggio 2023, n. 369).
[...]
L’accertata illegittimità dell’informazione interdittiva antimafia non determina quindi l’illegittimità dei provvedimenti, vincolati e obbligatori, adottati, durante il suo periodo di efficacia, dalle amministrazioni pubbliche (cfr., ancora, C.G.A.R.S., 1 aprile 2025, n. 251)."
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