Giurisprudenza e Prassi

INFORMATIVA ANTIMAFIA SOPRAVVENUTA: L'APPALTATORE HA DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE OPERE EFFETTIVAMENTE ULTIMATE ALLA DATA DEL RECESSO DELLA P.A.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SENTENZA 2026

In caso di recesso della Pubblica Amministrazione da un contratto d'appalto a seguito di interdittiva antimafia sopravvenuta, l'esercizio della facoltà di recesso fissa il limite cronologico oltre il quale le prestazioni non sono più remunerabili. Ai fini del riconoscimento del diritto al pagamento delle opere già eseguite, l'appaltatore deve fornire la prova rigorosa dell'ultimazione delle stesse alla data del recesso, non potendosi trarre tale prova da atti di contabilità finale o certificati di regolare esecuzione che, seppur quantificanti un credito residuo, non attestino lo stato d'avanzamento dei lavori al momento dell'interruzione del rapporto.

"l’esercizio della facoltà di recesso da parte della pubblica amministrazione segna il limite temporale di remunerabilità delle opere eseguite, risultando altrimenti vanificato lo scopo della norma che, evidentemente, è quello di precludere la prosecuzione anche solo esecutiva di un rapporto contrattuale"; "il diritto alla remunerazione si fonda [...] non sulla esecuzione quando che sia delle opere, ma sulla realizzazione delle stesse alla data dell’esercizio del recesso".

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