INTERPRETAZIONE STRETTA DEL BANDO E LEGITTIMITÀ DELL'ISTRUTTORIA TRAMITE ALGORITMO
In sede di procedure concorsuali per l'erogazione di contributi pubblici, prevale il dato letterale del bando e delle norme tecniche di riferimento, essendo preclusa ogni interpretazione che integri le regole di gara con significati non chiaramente desumibili dal testo, a tutela dell'affidamento e della certezza del diritto. È legittimo l'utilizzo di sistemi informatici automatizzati (algoritmi) nell'attività istruttoria, laddove tali strumenti operino come mera modalità agevolata di applicazione di criteri normativi predefiniti, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di verificare la correttezza del funzionamento e la coerenza del risultato rispetto al principio di legalità.
"Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali [...] impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando stesso: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale" e "il ricorso a strumenti informatici nelle procedure amministrative costituisce una modalità agevolata di istruttoria, senza che il singolo strumento [...] possa, da un lato, derogare alle regole normative ed ai criteri posti a presupposto della singola procedura e, dall’altro lato, essere sottratto alla trasparenza nonché alla imputabilità all’amministrazione procedente" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8472 del 2019).
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