Giurisprudenza e Prassi

CONTROLLO GIUDIZIARIO ANTIMAFIA: NESSUNA RETROATTIVITÀ SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONS. STATO Sentenza 2025

L'ammissione dell'impresa al controllo giudiziario sospende gli effetti interdittivi pro futuro ma non elimina quelli già prodotti nel periodo intermedio, rendendo quindi legittima la risoluzione contrattuale già disposta. Se durante l'esecuzione interviene l'interdittiva, la risoluzione è obbligatoria; nel caso in cui sopraggiunga il controllo giudiziario, la stazione appaltante ha la facoltà, e non l'obbligo, di valutare la prosecuzione del rapporto d'appalto sulla base di un bilanciamento tra il rischio infiltrativo e l'interesse pubblico al completamento dell'opera.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)