Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER INAFFIDABILITÀ PROFESSIONALE SENZA ANALITICA CONFUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL CONCORRENTE (98.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Ordinanza
2026
È legittima l'esclusione per grave illecito professionale fondata su risoluzioni contrattuali precedenti qualora l'operatore non dimostri l'insufficienza dei rilievi mossi. L'amministrazione soddisfa l'obbligo motivazionale menzionando le osservazioni del privato nella relazione istruttoria e nel provvedimento finale, senza necessità di una smentita analitica. La proroga tecnica di un contratto non sana né contraddice una valutazione di inaffidabilità professionale, trattandosi di misura eccezionale volta alla continuità del servizio.
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