Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO IN HOUSE DI CONCESSIONI PORTUALI: L’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE QUALIFICATA E I LIMITI DELLA GESTIONE TEMPORANEA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L’affidamento in house deve sempre avvenire, indipendentemente dalla durata, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, con provvedimento motivato in ordine ai vantaggi per la collettività, alle connesse esternalità e alla congruità economica della prestazione.

Ciò posto, e tralasciando le questioni più generali relative alle modalità di affidamento di dette concessioni, che nel caso di specie non hanno una diretta rilevanza, si tratta di stabilire se l’istituto dell’in house possa essere applicato anche per l’affidamento della gestione nelle more della procedura di gara per l’individuazione del nuovo concessionario.

Come si evince da una pluralità di disposizioni (art. 192, comma 2, del d.lgs. 50 del 2016; art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023; art. 17 del d.lgs. n. 201/2022) l’affidamento in house è subordinato all’accertamento di diversi requisiti: in particolare l’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 201 del 2022 prevede che la deliberazione dell’ente locale di affidamento del servizio debba essere adottata «sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30».

Nelle deliberazioni impugnate è assente qualsiasi valutazione su tali profili, in particolare quanto alla valutazione della convenienza economica dell’affidamento in house rispetto al ricorso al mercato (cfr. in tal senso anche Corte costituzionale, 27 maggio 2020, n. 100, secondo cui occorre sempre dare «specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato») e dei conseguenti benefici per la collettività e qualità del servizio (Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. IX, 6 febbraio 2020, in cause C-89/19 a C-91/19), oltre che degli altri presupposti normativi che devono essere sempre accertati prima dell’affidamento, stante l’eccezionalità dello strumento dell’in house rispetto alla regola dell’affidamento previo confronto concorrenziale (in generale, sulla estensione dell’obbligo di motivazione in tema di affidamenti in house, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102).

Pertanto, correttamente le appellanti censurano la sentenza nelle parti in cui il primo giudice non ha rilevato il difetto di motivazione delle deliberazioni comunali quanto ai presupposti dell’affidamento in house.

Né l’affidamento in house può essere impiegato per affidare il servizio sulla base dell’unico presupposto costituito dalla necessità di predisporre la nuova gara per l’assegnazione della concessione. In assenza degli articolati presupposti normativi, del cui accertamento l’amministrazione deve dare conto nella motivazione della deliberazione, l’affidamento in house non è giustificabile nemmeno per il «tempo strettamente necessario per la conclusione della procedura» (per riprendere la formula utilizzata dall’art. 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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