OBBLIGO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA SPECIFICA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING
In tema di affidamento in house providing, l'ente locale è tenuto a disciplinare forme di consultazione pubblica che assicurino l'effettiva diffusione della scelta amministrativa agli operatori del settore. La mera pubblicazione dello schema di deliberazione sul sito istituzionale e sull'albo pretorio per un periodo limitato, in assenza di un termine perentorio e di indicazioni sulle modalità di presentazione delle osservazioni, non costituisce una forma idonea di consultazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, determinando l'illegittimità del procedimento per violazione delle garanzie partecipative.
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