Articolo 229. Entrata in vigore.
1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Commento
Giurisprudenza e Prassi
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36.
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
(GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - s.o. n. 45 - in vigore dal 31/12/2024)
PROGETTO DI FINANZA: PROCEDURA BIFASICA, SI PUO' APPLICARE UNA DISCIPLINA DIVERSA ALLA SECONDA PARTE
Tale premessa è necessaria anche al fine di comprendere l’applicazione dell’art. 226 del d.lgs. n. 36/2023 nella parte in cui “2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2 [1° luglio 2023], le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”
L’art. 229 del d.lgs. n. 36/2023 prevede al primo comma che “1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” al secondo comma che “2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.”
Nel caso che ci occupa, la prima fase del PF si è svolta interamente sotto il vigore del precedente codice (il d.lgs. n. 50/2016) giacché l’atto conclusivo è portato dalla delibera n. 1422 del 28 giugno 2023 (pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda sanitaria sin dal 2 luglio 2023).
E invero, in ragione della suesposta autonomia di ogni fase, l’intera fase di selezione del progetto di pubblico interesse si è svolta – in ragione del principio tempus regit actum – sotto l’egida del codice del 2016, mentre correttamente (come evidenziato nel parere ANAC citato dall’amministrazione resistente), la seconda fase ove svoltasi successivamente soggiace alla disciplina portata dal d.lgs. n. 36/2023.
In altre parole, il parere ANAC sopracitato conferma l’assunto dell’autonomia delle due fasi del PF, sottolineando l’assenza di influenza del regime giuridico della prima fase rispetto alla seconda con la conseguente impossibilità di qualificarli come “unico procedimento in corso”.
Ne consegue che, per tale “prima fase”, nel procedimento in oggetto deve trovare integrale applicazione l’art. 183, commi 1 e 15, del d.lgs. n. 50/2016, che esclude la possibilità di ricorrere alla finanza di progetto quando si discuta di concessioni di servizi “pure” in cui non sia contemplata la realizzazione di opere.
Né tali argomentazioni appaiono smentite dall’art. 183, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui “la proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato”.
Ad avviso del Collegio, tale inciso consente l’applicabilità dello schema procedimentale del PF non solo alla concessione, ma a tutti i contratti di partenariato pubblico privato, non prevedendo però una generalizzata estensione anche ai servizi, rimanendo invece delimitato l’oggetto, in ogni caso, ai lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità.
E invero, “ Le suddette indicazioni ermeneutiche hanno trovato significativo avallo giurisprudenziale nella sentenza del TAR del Lazio, Sezione II, n. 3475 del 28.03.2018 (passata in giudicato ed ampiamente richiamata nella memoria di replica PAB depositata il 17.04.2018), la quale ha confermato la linea interpretativa proposta dall’ANAC, negando l’ammissibilità dell’affidamento in concessione a mezzo di project financing del “semplice” servizio di trasporto pubblico locale, così come previsto nella proposta presentata dall’istituendo raggruppamento temporaneo OMISSIS.
Detta proposta si riferisce, infatti, ad un servizio che – prima facie – non richiede la realizzazione di nuovi impianti o infrastrutture e non necessita, quindi “di un preciso e ben individuato coinvolgimento di “risorse private”, atto ad attuare quel contemperamento tra le esigenze di interesse pubblico e la redditività del capitale di investitori interessati all’operazione tipico del “Partenariato pubblico privato” (v. sent. TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 3475/2018 cit.).
FINANZA DI PROGETTO E NORMATIVA APPLICABILE RATIONE TEMPORIS: NON RILEVA LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA (226.2 - 229)
Tenuto conto delle novità recate dal nuovo Codice alla finanza di progetto, ricondotta nella generale disciplina delle concessioni (nel senso sopra indicato) e del regime transitorio previsto dall'art. 226 del d.lgs. 36/2023, le disposizioni dettate da tale decreto legislativo, trovano applicazione per tuttele procedure di affidamento, inclusa la finanza di progetto, indette successivamente al 1° luglio 2023.
In relazione a tale disposizione l'Autorità ha osservato che Secondo quanto stabilito dal citato art. 225, comma 9 del Codice, tali previsioni [quelle del d.lgs. 50/2016] continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendosi per tali <<le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia>>, dunque i procedimenti per i quali è stato affidato un incarico di progettazione prima del 1° luglio 2023. In tali casi, per la redazione del progetto e per tutti gli aspetti correlati, opportunamente disciplinati dalla norma, continua a trovare applicazione l'art. 23 del d.lgs. 50/2016. Per gli incarichi affidati o da affidarsi successivamente alla data sopra indicata, valgono invece le previsioni in materia di progettazione dettate dal d.lgs. 36/2023. Con specifico riferimento all'affidamento del contratto d'appalto, volto ad individuare il soggetto esecutore dei lavori oggetto della progettazione (...) deve farsi riferimento alla disciplina transitoria contemplata nell'art. 226 del d.lgs. 36/2023>> (parere Funz Cons 62/2023).
Per quanto sopra, ove l'Amministrazione abbia inserito l'intervento oggetto della proposta di cui all'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, nella programmazione triennale delle opere pubbliche, previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, può ritenersi operante, la previsione transitoria dell'art. 225, comma 9 del nuovo Codice, sopra richiamata, con la conseguente possibilità di applicare le disposizioni del d.lgs. 50/2016 per tutti gli aspetti correlati alla progettazione, nel senso indicato dall'Autorità.
Pareri tratti da fonti ufficiali
In caso di convenzione Consip il cui bando è stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del DLgs 50/2016 e aggiudicato successivamente all’entrata in vigore di del 50/2016; nel caso in cui l'Ente abbia aderito alla convenzione successivamente al 1 luglio 2023; quale codice degli Appalti bisognerebbe applicare per la determinazione degli incentivi per le funzioni tecniche?
Si chiede di conoscere quale Codice applicare (Dlgs 50/2016 oppure Dlgs 36/2023) per affidamenti diretti di servizi di architettura e ingegneria da conferire dopo il 30.6.2024, successivi all'appalto dei lavori principali aggiudicato prima del 1° luglio 2023. Si precisa che trattasi di finanziamento PNRR. Inoltre, si chiede se corretto (come principio generale) l'applicazione del Codice dei contratti dell'epoca dell'aggiudicazione della gara anche per tutte le altre procedure successive (affidamenti, subappalti, ecc.) riguardanti lo stesso finanziamento.
<p>Il Settore Viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella qualità di SA, ha formalizzato un incarico per Progettazione (secondo tre livelli: progetto di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo) e Direzione Lavori con sottoscrizione dell’affidamento incarico in data 02/12/2021. Il progettista ha redatto il progetto di fattibilità, approvato in data 30/12/2021, e il progetto Definitivo-Esecutivo trasmesso nel luglio 2022 e pertanto in linea col disposto del Dlgs 50/2016. A seguito della pubblicazione, nel maggio 2023, del prezzario 2023 si è reso necessario aggiornare il progetto in argomento stante l'obbligo di utilizzare i nuovi prezzi elementari, sempre seguendo la norma di cui al Dlgs 50/2016, atteso che il progettista ha inteso dover uniformarsi al disposto di cui all’art. 225 comma 9 del Dlgs 36/2023. Il progetto definitivo-esecutivo in argomento, è stato quindi ritrasmesso alla SA nell’agosto 2023. Atteso che si intende proporre l’adozione di un unico atto per approvazione del progetto definitivo-esecutivo e contestuale dichiarazione della volontà a contrarre la fase di esecuzione lavori, si chiede: 1.È possibile indire la procedura di gara ancora ai sensi del Dlgs 50/2016 ? 2. Ove si debba procedere secondo il nuovo Dlgs 36/2023, si possono mantenere gli elaborati progettuali redatti ai sensi Dlgs 50/2016 in accordo al disposto dell’art. 225 comma 9, o è necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento del progetto secondo il Dlgs 36/2023 ? Si precisa ai fini del superiore quesito che l’opera non rientra fra quelle finanziate col PNRR o PNC.</p>
In caso di richiesta di preventivi propedeutica all'affidamento diretto inviata prima del 30 giugno 2023 la determina di affidamento del servizio predisposta a luglio 2023 deve fare riferimento al 50/2016 o al 36/2023 ? Grazie
Con riferimento al Quesito n. 1858 del 29/03/2023, relativo all’entrata in vigore de nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/23), si domanda gentile conferma: A) sull’efficacia delle disposizioni di quest’ultimo a partire dall’1 luglio 2023. Inoltre, si chiede se, B) per le procedure di gara che saranno indette entro il 30 giugno 2023, possa farsi riferimento alle norme del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare: C) in relazione ai termini di presentazione delle offerte, si domanda gentile conferma se la decorrenza degli stessi si riferisce, a mente dell’art. 60 del medesimo Decreto 50/2016, "(...) dalla data di invio del bando di gara (...)". In subordine, qualora si applicassero le disposizioni indicate nell’art. 84 del nuovo Codice (D. Lgs. n. 36/2023), si domanda gentile conferma se, D) nel caso di trasmissione dei bandi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, la conferma da parte di quest’ultimo della ricezione dei bandi, che solitamente avviene entro pochi minuti dall’invio, contenga anche i riferimenti alla data della pubblicazione dello stesso.
Buongiorno, oggi 29.03.2023 si legge: Il nuovo codice degli appalti sarà operativo in tre fasi: il 1 aprile è prevista la vigenza della norma, il 1 luglio l'operatività, ... Per le nuove gare indette dal 01.04.2023 si applicherà il nuovo codice appalti oppure sino al 01.07.2023 il D.Lgs.vo50/2016? Grazie e cordiali saluti
Il nuovo codice degli appalti dovrebbe per i "nuovi" affidamenti entrare in vigore il 01.04.2023. Ad oggi possiamo bandire gare PNRR in quanto Cuc fra associazioni di Comuni. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice e quindi dal 01.04.2023 potremmo ancora lanciare gare lavori PNRR in quanto Cuc fra associazioni di Comuni?