Giurisprudenza e Prassi

TERMINE PER IMPUGNARE L'AGGIUDICAZIONE: DECORRE DALL'OSTENSIONE INTEGRALE DEI DOCUEMENTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Il termine per impugnare l'aggiudicazione è oggetto di "dilazione temporale" qualora i motivi di ricorso emergano solo a seguito dell'ostensione integrale di documenti precedentemente oscurati dall'Amministrazione.

Come noto, infatti, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 12/2020, proprio con riferimento alla disciplina di cui al vecchio Codice dei contratti pubblici (id est il d.lgs. n. 50 del 2016 qui ratione temporis applicabile) ha affermato, in materia di individuazione del dies a quo per l’impugnazione ex art. 120 c.p.a. degli atti delle procedure di affidamento di contrati pubblici, che:

“a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;

b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;

c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;

d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;

e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati”.

Secondo il Supremo Consesso, quindi, il termine per impugnare, nell’ambito del rito speciale ex art. 120 c.p.a., decorre, di regola, dalla pubblicazione degli atti di gara sul portale e ciò anche se sia stata omessa la comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 determinando tale adempimento pubblicitario il sorgere di una presunzione legale di conoscenza dei medesimi.

Tuttavia, tale regola incontra un’eccezione laddove la parte interessata abbia formulato istanza di accesso (in via amministrativa) ovvero abbia proposto un giudizio per l’accesso ex art. 116 c.p.a. per prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento.

In queste seconde ipotesi il termine di impugnazione decorre, secondo l’Adunanza plenaria, solo dall’intervenuta ostensione degli atti richiesti da parte dell’amministrazione (sua sponte ovvero iussu iudicis), a condizione, però, che i vizi dedotti con il ricorso siano emersi solo in conseguenza dell’accesso e non fossero prima altrimenti deducibili.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)