OMESSA IMPUGNAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO CONTRO L’ESCLUSIONE (35.1.C)
"Il ricorso proposto avverso l’atto di esclusione e contestuale approvazione della graduatoria provvisoria è improcedibile, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale di aggiudicazione definitiva della gara, non avendo la Società né esteso il giudizio anche a tale nuovo atto, né formulato alcuna riserva di motivi aggiunti volti ad attingere tale provvedimento sopravvenuto [...] non potendo costei, per l’effetto, ormai trarre alcun concreto vantaggio dall’ipotetico accoglimento del gravame proposto".
Inoltre: "L’eventuale annullamento della esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile".
Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso contro l'esclusione poiché il ricorrente non aveva impugnato la sopravvenuta determinazione di aggiudicazione definitiva.
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