Giurisprudenza e Prassi

MANCATA AGGIUDICAZIONE - PROVVEDIMENTO LESIVO E' DATO DALL'AGGIUDICAZIONE AD ALTRO SOGGETTO (32.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (si veda soprattutto la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 31 luglio 2012, n. 31; più di recente: Cons. St., V, 5 febbraio 2018, n. 726; nonché Cons. St., V, 15 marzo 2019, n. 1710, che, come si dirà, non può essere intesa nel senso fatto proprio dall’appellante), maturato sotto la vigenza del vecchio codice dei contratti (di cui al d.lgs. n. 163 del 2006) e confermato alla luce della disciplina introdotta con il nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, il provvedimento lesivo della situazione giuridica dell’operatore economico, che ha partecipato alla procedura di gara e non è risultato aggiudicatario, è rappresentato dall’aggiudicazione definitiva a un terzo (art. 32, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016), che compromette in via definitiva la possibilità di conseguire il bene della vita (ossia il contratto oggetto della gara). Dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell’intervenuta aggiudicazione a terzi, decorre il termine entro il quale proporre l’impugnazione ai sensi dell’art. 120, comma 5, del codice del processo amministrativo. La successiva fase di verifica, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara (art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016) costituisce unicamente una condizione integrativa dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione. Ne deriva come logica conseguenza che – per un verso – se l’operatore economico non aggiudicatario non ha tempestivamente impugnato l’aggiudicazione definitiva (dichiarata ai sensi dell’art. 32, comma 5, e comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici) non può successivamente impugnare la comunicazione con cui la stazione appaltante lo informi della intervenuta verifica positiva dei requisiti; per altro verso, se l’impugnazione dell’aggiudicazione adottata ex art. 32, comma 5, cit., è stata proposta (come nel caso di specie) l’interessato non è tenuto a ricorrere anche avverso l’atto con cui si rende noto il positivo superamento della verifica (ex art. 32, comma 7, cit.)

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.