Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PER NOTIFICA TARDIVA E RECESSO LEGITTIMO DAL CONTRATTO PER ABBANDONO DEL CANTIERE DA PARTE DELL'APPALTATORE (109)

CORTE DI APPELLO VENEZIA SENTENZA 2026

In tema di notificazioni telematiche, ai fini della verifica del rispetto di un termine perentorio, opera il principio di scissione degli effetti della notifica, ma per il notificante rileva esclusivamente il momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione dal proprio gestore di posta elettronica certificata. Qualora tale ricevuta rechi una data e un orario successivi alla scadenza del termine (nella specie, ore 00:01:11 del giorno successivo all'ultimo utile), la notifica è tardiva, senza che possa assumere rilievo il tempo di sottoscrizione digitale dell'atto o l'insorgenza di problematiche tecniche agli impianti elettrici o informatici del notificante, in quanto eventi rientranti nella sua sfera di disponibilità.

"È infatti chiaro il disposto dell’art. 147, 3° co., c.p.c., secondo cui 'le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione' [...] era indispensabile che la ricevuta di accettazione fosse generata entro le ore 24:00. A tale regola - l’unica che offre certezza giuridica - occorre attenersi, con conseguente irrilevanza del momento, antecedente, in cui l’interessato può avere iniziato la procedura telematica" (cfr. Cass. civ., ord., 18 gennaio 2023, n. 1519).

***

"Il Tribunale riteneva che il recesso dal rapporto contrattuale, comunicato ai sensi dell’art. 109, 1° co., d.lgs. n. 60/2016, fosse legittimo e non consentisse all’appaltatore di richiedere un risarcimento del danno parametrato alle riserve iscritte. Il giudice precisava che vi era prova documentale dei fatti che giustificavano il recesso [...]. [...] è dirimente il rilievo della circostanza, assolutamente pacifica, che per tutto il mese di giugno 2020 l’impresa non si sia presentata per la ripresa dei lavori, nonostante l’avvenuta approvazione del piano di sicurezza e coordinamento aggiornato in conformità alle direttive sulla sicurezza sanitaria, la disposizione di servizio in tal senso del 19.6.2020 [...] e la ulteriore formale diffida di cui alla nota del RUP n. 13644 del 25.6.2020 [...]. Non è infine contestato che in data 2.7.2020 sia stato accertato lo smantellamento della gru edile e l’asporto di attrezzature di cantiere quali il bagno chimico, fatti questi univocamente sintomatici della chiara intenzione di abbandonare il cantiere."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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