Giurisprudenza e Prassi

DATA PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA - DECORRENZA PER IMPUGNAZIONE (29)

TAR LIGURIA SENTENZA 2020

La tematica sottesa all’eccezione in rassegna è stata recentemente affrontata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 12 del 2 luglio 2020, ha posto una serie di punti fermi in tema di individuazione del termine per impugnare gli atti delle procedure di affidamento.

Per quanto rileva nel caso di specie, l’Adunanza plenaria ha affermato i seguenti principi di diritto:

“il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016”;

“la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione”.

Preliminarmente alle questioni afferenti la natura dell’atto gravato e la sua autonoma impugnabilità, segnalate alle parti in sede cautelare, la piana applicazione dei principi sopra trascritti comporta la declaratoria di irricevibilità del ricorso principale, siccome proposto ben oltre il termine dimezzato di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione degli atti di gara sul sito della stazione appaltante.

Né vale obiettare che l’interesse a ricorrere sarebbe divenuto concreto e attuale solo al momento dell’ostensione dei documenti che hanno consentito di avere cognizione dei vizi asseritamente inficianti gli atti in questione, poiché la pretesa esigenza di proporre il ricorso emergeva direttamente dalla conoscenza del verbale del seggio di gara e dei relativi allegati, sulla base dei quali erano agevolmente individuabili le ragioni sottese all’automatica esclusione dell’offerta della ricorrente.

La conoscenza degli atti suindicati permetteva, in altre parole, di apprezzare sia la lesività dell’esclusione sia gli eventuali profili di illegittimità, sicché la tutela delle ragioni dell’interessata non avrebbe implicato la proposizione di un ricorso “al buio”, mentre la successiva conoscenza dei pretesi vizi del contratto di avvalimento stipulato dalla mandataria del raggruppamento xxxx avrebbe potuto legittimare, ove del caso, la presentazione di motivi aggiunti.

Per tali motivi, va accolta l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

DECRETO: il presente provvedimento;
AVVALIMENTO: E' l'istituto giuridico, di cui all'art. 89 del Codice (50/2016), che consente all'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, fi...