Giurisprudenza e Prassi

BASE D’ASTA ECCESSIVAMENTA ALTA - NON COSTITUISCE CLAUSOLA IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTE

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2023

Col sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 35 d.lgs. 50/2016 sul valore stimato degli appalti e la violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e accesso al mercato, nonché eccesso di potere.

Sostiene che l’importo a base d’asta sia stato illegittimamente sovrastimato dalla Provincia al fine di assicurare il nuovo appalto al precedente affidatario, un RTI di cui faceva parte anche Bi Solution, la quale è una cooperativa sociale di tipo B che ha dichiarato di impegnare per la commessa 37 dipendenti, di cui almeno 22 lavoratori svantaggiati.

Lo si desumerebbe dal fatto che per il precedente appalto, risalente al 2018, era stata stimata una base d’asta di € 10.680.000,00 oltre IVA, per un numero presunto di verbali pari a 485.000 annui, mentre per il nuovo appalto, a fronte di un numero stimato di verbali pari a 579.332 annui, con un incremento del 19,4%, la base d’asta è stata triplicata a € 32.530.533,00 oltre IVA.

Sarebbe stato altresì sovrastimato il costo della manodopera, determinato in € 10.223.265,60, pari a € 2,94 per ogni verbale, e coincidente proprio con la base d’asta del precedente appalto del 2018: da ciò si desumerebbe che il valore della manodopera e, più in generale, il valore a base d’asta è stato determinato con riferimento non al valore effettivo della manodopera necessaria per la gestione del servizio, ma al fine di consentire all’attuale affidatario di conservare la manodopera destinata all’esecuzione dell’appalto, a tutto discapito dei principi di convenienza ed efficienza e prima ancora di ragionevolezza e proporzionalità.

Il costo di 2,94 € per ogni verbale sarebbe palesemente irragionevole, perché non solo è maggiore di quello del precedente appalto del 2018 (pari a € 2,04 € a verbale), ma sarebbe pari al doppio del costo medio della manodopera per verbale risultante da altre gare analoghe, nelle quali tale costo oscillerebbe da € 1,20 a 1,60 a verbale.

Il carattere irragionevole e sproporzionato di tale costo sarebbe ulteriormente confermato dalla circostanza che negli ultimi anni la gestione del ciclo sanzionatorio ha subito un’ulteriore e radicale informatizzazione e automazione: lo stesso capitolato di gara (doc. 3, art. 18) prevede il ricorso alla PND (Piattaforma Notifiche Digitali), che garantisce in modalità remota una quota importante del servizio oggi presumibilmente svolta da operatori dell’affidatario precedente (controllo notifiche digitali/PEC, stampa degli atti/verbali, rendicontazione delle notifiche).

Questo errore nella determinazione della base d’asta potrebbe trovare parziale mitigazione nella possibilità degli operatori economici di aggiudicarsi l’appalto offrendo, in termini di ribasso sulla base d’asta, un prezzo coerente con il mercato e dimostrando il minor importo dei costi e della manodopera rispetto a quelli erroneamente determinati dalla Provincia. Tuttavia, nel caso di specie questo non sarebbe concretamente possibile, secondo la ricorrente, perché all’offerta economica sono assegnati solo 15 punti, addirittura attribuiti con una formula non lineare, cosicché sarebbe ridotto a un livello assolutamente marginale il peso dell’elemento economico sul punteggio complessivo. Parallelamente è aumentato il punteggio previsto per l’offerta tecnica, che non solo è rimesso alla valutazione discrezionale della Commissione, ma è aumentato specificamente con riferimento all’impiego di lavoratori svantaggiati.

Da ciò conseguirebbe che la possibilità per gli operatori economici di aggiudicarsi l’appalto sarebbe praticamente nulla, a meno che non solo si tratti di una cooperativa sociale di tipo B, ma proprio della cooperativa che è mandataria del RTI attualmente affidatario del servizio.

La censura è inammissibile per carenza di interesse, come eccepito sia dalla Provincia sia da ……, perché potrebbe al più contestarsi una base d’asta insufficiente alla copertura dei costi o alla remunerazione del capitale impegnato per l’esecuzione della commessa (cfr. Cons. Stato, III, 21 febbraio 2019, n. 513; id., III, 26 febbraio 2019, n. 1331; id., V, 25 novembre 2019, n. 8033), ma non una base d’asta che, a tutela del concorrente, sia tale da garantire un utile.

Se un concorrente ritiene che una base d’asta sia eccessivamente alta, può offrire un ribasso molto consistente, presentando così un’offerta assai competitiva dal punto di vista economico, e poi, se il ribasso risulterà tanto eccessivo da determinare un’anomalia dell’offerta, formulerà le sue osservazioni critiche sulla base d’asta nel subprocedimento di valutazione di tale anomalia (ex art. 97 d.lgs. 50/2016), ed eventualmente le farà poi valere nel giudizio d’impugnazione avverso la sua esclusione per l’anomalia, se avverrà; ma quel concorrente non ha un apprezzabile interesse ad impugnare sin da subito il bando lamentando che la base d’asta è eccessivamente alta.



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AFFIDATARIO: L'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.
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