Giurisprudenza e Prassi
L'AMMISSIONE DEL CONCORRENTE CON ILLECITO PROFESSIONALE DICHIARATO NON RICHIEDE MOTIVAZIONE ANALITICA (98.4)
TAR LAZIO Ordinanza
2026
In tema di cause di esclusione non automatica, qualora l'operatore economico dichiari spontaneamente e compiutamente fatti integranti un potenziale grave illecito professionale, la stazione appaltante non è gravata da un onere di motivazione analitica nel caso in cui ritenga che tali pendenze non ne pregiudichino l'affidabilità. L'obbligo di puntuale motivazione sussiste, per contro, esclusivamente laddove l'amministrazione ritenga tali episodi ostativi alla prosecuzione della gara, disponendo l'esclusione del concorrente.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

