ILLECITO PROFESSIONALE: RIMESSO ALLA DISCREZIONALITA' DELLA S.A. (95 - 98)
Ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante gode di un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità dell’operatore economico, potendo desumere il grave illecito professionale da condotte pregresse sintomatiche di persistenti carenze, anche in assenza di risoluzione contrattuale. Tale giudizio deve tenere conto del bene giuridico coinvolto: nel servizio di scuolabus, l’incolumità dei minori eleva la soglia di gravità di condotte quali l’abbandono di passeggeri o la negligente manutenzione dei mezzi, rendendo legittima l’esclusione basata sulla rottura del rapporto fiduciario.
"La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta... nel caso di specie il bene giuridico coinvolto è costituito dall’incolumità dei minori, sicché anche condotte che in altri contesti potrebbero apparire di limitato rilievo assumono una diversa e più intensa valenza" (TAR Sicilia, n. 2986/2025). "L’omissione di tale comunicazione [nel DGUE] o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98" (cit. art. 96, c. 14, D.Lgs. 36/2023).
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