EFFICACIA DELLE PRECEDENTI RISOLUZIONI CONTRATTUALI E INSUFFICIENZA DEL SELF CLEANING (98.6)
La risoluzione per inadempimento subita dall'operatore economico in precedenti rapporti contrattuali integra il grave illecito professionale ed è idonea a fondare il provvedimento di esclusione, essendo espressamente qualificata come mezzo di prova adeguato dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Ai fini del superamento della presunzione di inaffidabilità, non è sufficiente la mera produzione di un modello di organizzazione descrittivo della struttura d'impresa, occorrendo invece la dimostrazione di effettive misure di self-cleaning che comportino una discontinuità rispetto all'assetto societario e gestionale vigente all'epoca degli inadempimenti contestati.
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