DISCREZIONALITA DELLA PA NELLA VALUTAZIONE DELL'ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE
In tema di appalti pubblici, la valutazione sulla gravità di un illecito professionale e sulla conseguente affidabilità del concorrente costituisce espressione di discrezionalità amministrativa. In assenza di automatismi espulsivi, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante, a meno che quest'ultima non risulti palesemente viziata da irragionevolezza, illogicità o travisamento fattuale, profili che non emergono laddove l'amministrazione abbia esaminato le vicende sopravvenute confermando la proposta di aggiudicazione.
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