Giurisprudenza e Prassi

POTENZIALI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI: L'ENTE CHE AMMETTE IL CONCORRENTE NON E' TENUTO A FORNIRE UNA MOTIVAZIONE ANALITICA (95.1)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, con specifico riferimento alla decisione di ammettere alla gara l’offerente in presenza di situazioni astrattamente riconducibili al grave illecito professionale:

- in assenza di contestazioni durante la gara, “la stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa”, diversamente da quanto necessario per escludere il concorrente (cft., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023 n. 526);

- tale regola è destinata a “subire eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile” (Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500 e sez. III, 20 febbraio 2023, n. 1700), con la precisazione che “spetta alla parte che contesta il provvedimento (quanto meno) allegare che si trattasse di vicenda professionale particolarmente significativa, meritevole di maggior sforzo motivazionale da parte della stazione appaltante per dar giustificazione, già in sede procedimentale, dell’ammissione” (Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023, n. 526);

- in ogni caso “il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della "non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera "non condivisibilità" della valutazione stessa” (Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1645).

Da tali principi si ricava che l’obbligo in capo alla stazione appaltante – la quale non ritenga la pregressa vicenda professionale (e/o la relativa omissione dichiarativa) incisiva della moralità professionale del concorrente – di motivare puntualmente le determinazioni di ammissione ricorre in due ipotesi specifiche:

- in presenza di contestazioni in gara mosse da altro concorrente;

- nell’ipotesi in cui l’illecito professionale presenti “una pregnanza tale, per la rilevanza qualitativa e la consistenza quantitativa delle violazioni addebitate, che la stazione appaltante non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile” (cft. Cons. St., sez. V, 29 luglio 2022, n. 6703).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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