GRUPPO DI LAVORO: LA CARENZA DI UN REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE IN CAPO A UN COMPONENTE, LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE (101)
"[...] l’apporto professionale ed esperienziale specifico di ognuno dei professionisti indicati nel Gruppo di lavoro costituisce effettivamente un elemento essenziale (rectius l’ex sé) dell’offerta tecnica sotto il profilo qualitativo, ossia una caratteristica intrinseca della stessa, esorbitando - dunque - dai limiti normativi del soccorso istruttorio".
Nel caso di specie, la carenza del requisito di iscrizione all'Albo richiesto dalla lex specialis per un ruolo specifico rende legittima l'esclusione, poiché la proposta di sostituzione o redistribuzione degli incarichi "implica con ogni evidenza (per la proposta modificazione degli incarichi ricoperti dai singoli professionisti rispetto a quelli originariamente indicati nell’offerta tecnica presentata), una modificazione (postuma) sostanziale delle dichiarazioni rese nel D.G.U.E. circa il possesso dei requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara e dell’offerta tecnica così come originariamente presentata dal predetto R.T.P.".
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