DISCREZIONALITÀ DELLA PA NELLA VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE E OBBLIGHI DICHIARATIVI (80.5)
In tema di appalti pubblici, il giudizio sui gravi illeciti professionali è riservato alla discrezionalità della stazione appaltante e il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della non manifesta abnormità o contraddittorietà della valutazione. L'omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti, come penali contrattuali o indagini penali, non costituisce causa automatica di esclusione, essendo onere dell'amministrazione valutare se tali reticenze siano sintomatiche di una scarsa affidabilità o integrità professionale dell'operatore.
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