VALUTABILITÀ DELLE RISOLUZIONI CONSENSUALI AI FINI DELL'ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (98.3)
Ai fini della configurazione del grave illecito professionale previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può legittimamente valorizzare precedenti episodi di risoluzione consensuale del rapporto contrattuale qualora questi derivino da accertati ritardi o inadempimenti dell'operatore. Il mutuo dissenso non preclude l'apprezzamento della condotta storica del contraente, spettando all'amministrazione valutare se tali episodi siano sintomatici di una persistente carenza professionale, con un sindacato giurisdizionale limitato alla manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
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