Giurisprudenza e Prassi

RIFIUTO DI STIPULARE CON LA PA PER IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA – NON E’ GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (80.5.C)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2019

Con la pronuncia in commento, il Giudice amministrativo ha, inoltre, chiarito che non è sindacabile l’interpretazione dell’Amministrazione che, nel caso di specie, ha ritenuto che la mancata sottoscrizione del contratto di appalto non costituisce un grave illecito professionale, censurabile ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c), Dlgs n. 50 del 2016. Ciò perché il pregresso inadempimento non è stato determinato dalla negligenza dell’impresa, bensì dall’impossibilità oggettiva di mantenere l’equilibrio contrattuale previsto nella propria offerta.

L’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs 50 del 2016 dispone che la stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore quando dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Il legislatore elenca a titolo esemplificativo una serie di ipotesi.

Al di fuori di quelle espressamente menzionate dalla norma, la giurisprudenza ritiene che:

- l'elemento, che caratterizza tale causa ostativa è il pregiudizio arrecato, a causa della negligenza o dell'inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali, alla fiducia che la stazione appaltante deve poter riporre ex ante nell'impresa alla quale affidare un servizio di interesse pubblico ed include, di conseguenza, presupposti squisitamente soggettivi, incidenti sull'immagine della stessa agli occhi della stazione appaltante. (Cons. St., V, 26.7.2016 n. 3375);

- al fine dell’esclusione occorre sia la gravità dell’inadempimento sia l’avvenuta risoluzione del contratto in cui l’inadempimento si è verificato o altra conseguenza sanzionatoria (risarcimento, penali) (Cons. St., IV, 20.4.2016 n. 1555).

Ciò posto, nel caso in esame, dagli esiti delle verifiche condotte dalla stazione appaltante nei confronti del CSAI è emerso che il pregresso inadempimento della SMEDA era stato determinato non da negligenza della stessa, bensì dalla impossibilità di far pronte alle obbligazioni assunte nei confronti della amministrazione , in conseguenza dell’aumento del prezzo di una materia prima circostanza che, pertanto, non consentiva alla esecutrice di mantenere l’equilibrio contrattuale della propria offerta.

Ciò posto, non pare censurabile la condotta dell’amministrazione resistente che ha ritenuto di non considerare detto episodio come sintomatico di grave negligenza e come tale censurabile ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c).



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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...