GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI – ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - NECESSARIO CONTRADDITTORIO (80.7)
La stazione appaltante ha sì la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti gravi illeciti professionali anche a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti, ma ciò deve avvenire a fronte di un’adeguata istruttoria e nel rispetto di un compiuto contraddittorio, per tutelare in maniera effettiva la possibilità, per il soggetto destinatario, di difendersi in sede procedimentale, anche dimostrando di aver effettuato adeguate misure di c.d. self cleaning di cui all’art. 80, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, che ammette l’operatore economico a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità ed affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione.
Gli elementi valorizzati dall’amministrazione devono dunque essere oggetto di un preventivo contraddittorio con l’operatore interessato (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 4 ottobre 2021, n. 1414).
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