Giurisprudenza e Prassi

SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA PER PRELAZIONE AGRARIA E RISOLUZIONE CONCESSORIA PER INADEMPIMENTO (95.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza 2026

Le controversie aventi ad oggetto l'accertamento del diritto di prelazione agraria, configurandosi quest'ultimo come diritto soggettivo potestativo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, anche qualora la pretesa sia azionata in seno a una procedura amministrativa di scelta del contraente. Parimenti, la risoluzione anticipata di un contratto o di una concessione, disposta dall'amministrazione per inadempimento del privato nell'esercizio di facoltà negoziali, non ha natura provvedimentale e appartiene alla cognizione del giudice ordinario, non potendo il sopravvenuto proscioglimento penale del privato sterilizzare retroattivamente la valutazione discrezionale di inaffidabilità professionale compiuta dalla stazione appaltante sulla base dell'oggettivo inadempimento riscontrato.

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DIRITTO DI PRELAZIONE: Il diritto del promotore, se non risulta aggiudicatario, di essere preferito al miglior offerente qualora dichiari di impegnarsi ad adempiere alle medesime condizioni contrattuali. (Riferimento: Art. 193, comma 12)