Giurisprudenza e Prassi

SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO LA CONTROVERSIA SULLE MODIFICHE SOGGETTIVE DEL RAGGRUPPAMENTO IN FASE ESECUTIVA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2024

Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in ordine alle controversie riguardanti le vicende soggettive di un raggruppamento temporaneo di imprese intervenute successivamente alla stipula del contratto di appalto, in quanto tali fattispecie insistono sulla fase esecutiva del rapporto e coinvolgono diritti soggettivi derivanti dal vincolo negoziale ormai sorto.

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