GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE (108.3)
Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con riferimento alla controversia avente ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di atto di natura privatistica inserito in un rapporto paritetico a valle dell'aggiudicazione. La segnalazione all'ANAC di tale risoluzione integra una comunicazione obbligatoria priva di formalità partecipative preventive, essendo il diritto di difesa assicurato nel procedimento istruttorio avviato dall'Autorità medesima.
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