Giurisprudenza e Prassi
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER SERVIZI NON STRETTAMENTE STRUMENTALI AI SETTORI SPECIALI (14.1)
CONS. STATO Sentenza
2024
In tema di appalti nei settori speciali, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l'oggetto dell'affidamento consista in attività non strettamente necessarie né funzionalmente strumentali al perseguimento dell'attività speciale, quali la rimozione e lo smaltimento di rifiuti presso gli impianti di produzione, dovendosi interpretare il concetto di strumentalità in modo ragionevolmente restrittivo e limitato alle prestazioni essenziali per il servizio pubblico.
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