Giurisprudenza e Prassi
GIURISDIZIONE AL GIUDICE ORDINARIO PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE DOVUTA A PERDITA DI AFFIDABILITA' (108.3)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2024
La giurisdizione in materia di risoluzione del contratto di appalto pubblico spetta al giudice ordinario, anche qualora la stazione appaltante fondi il provvedimento sulla perdita dei requisiti di moralità e affidabilità professionale del contraente, poiché tale valutazione attiene al piano funzionale del rapporto obbligatorio e non a profili di legittimità procedimentale della gara.
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