Giurisprudenza e Prassi

CRITERIO DI STRUMENTALITÀ RISTRETTA PER LA GIURISDIZIONE NEI SETTORI SPECIALI (14.1)

CONS. STATO Sentenza 2024

Il concetto di strumentalità dell'appalto nei settori speciali deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi per tale un affidamento finalizzato agli scopi propri (core business) dell'attività speciale; ne consegue che le attività di smaltimento di trasformatori non sono funzionali alla produzione di energia elettrica e restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario.

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