SOGGETTI PUBBLICI: IN CASI ECCEZIONALI PUO' ESSERE RICONOSCIUTA LA FACOLTA' DI RICORRERE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
La legittimazione al ricorso presuppone l’astratta titolarità, in capo al ricorrente, di una situazione giuridica soggettiva, in grado di differenziarne la posizione rispetto agli altri consociati e di giustificare, pertanto, la proposizione della domanda di giustizia, a tutela di un bene con il quale prospetti di trovarsi in un rapporto “privilegiato”, id est qualificato.
Perché sia soddisfatta la richiamata condizione è, però, necessario, ma anche sufficiente, che l’appartenenza della situazione giuridica soggettiva pregiudicata al ricorrente sia possibile, non anche certa, costituendo, questo, l’esito dell’accertamento nel merito al quale è precipuamente destinato il processo.
Il giudice amministrativo è chiamato così a stabilire, in limine litis, se il ricorrente, normalmente un privato, possa vantare – e, conseguentemente, chieda la tutela di – un interesse legittimo o, nei casi di giurisdizione esclusiva, di un diritto soggettivo.
Alle ipotesi in cui l’azione spetta ai singoli soggetti a difesa di posizioni individuali, si affiancano, poi, quelle nelle quali accedono alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo interessi sostanziali diffusi “per il tramite di un ente esponenziale che ne assume statutariamente e non occasionalmente la rappresentanza” (Cons. Stato, Ad. Pl., 20 febbraio 2020, n. 6).
Esistono, tuttavia, anche casi in cui la legittimazione a ricorrere al giudice amministrativo è eccezionalmente riconosciuta dalla legge anche a soggetti pubblici, ai quali è concesso uno speciale potere di iniziativa processuale quale ulteriore strumento per un più efficace perseguimento dell’interesse pubblico di cui sono depositari.
È il caso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale l’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riconosce la legittimazione ad agire in giudizio “contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”, nonché dell’A.n.a.c., destinataria di un’analoga attribuzione da parte dell’art. 211, co. 1-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (oggi dell’art. 220, co.2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) ai fini dell'“impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
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