ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE: IRRILEVANTE CHE SI SVOLTA IN VIA AUTONOMA O IN AFFIANCAMENTO TRA PROFESSIONISTI
Secondo questo collegio, esaminando nel merito la censura, emerge che l’attività di “assistente alla progettazione strutturale”, alla quale, nell’offerta della controinteressata, risulta addetta la professionista designata, regolarmente iscritta, come previsto dal bando, all’Ordine degli ingegneri, deve, comunque, ritenersi requisito sufficiente a soddisfare il requisito del coinvolgimento del giovane professionista nell’elaborazione degli atti progettuali, mediante lo svolgimento di funzioni professionali e tecniche proprie dell’iscrizione al relativo albo professionale.
Irrilevante, infatti, è che l’attività di progettazione sia svolta in via totalmente autonoma ovvero in affiancamento ad altro professionista, se, è comunque prevista, e venga poi effettivamente svolto, un ruolo, quanto meno, di partecipazione alla ideazione e alla redazione del progetto; circostanza, quest’ultima, che non appare accertabile ex ante, sulla base di una più o meno esatta definizione dei compiti contenuta negli atti di partecipazione alla gara, ma richiede l’effettivo accertamento delle attività svolte, nella fase esecutiva, dai soggetti interessati.
Non può escludersi, infatti, che, al di là della più o meno pertinente definizione di attività di “assistenza alla progettazione” venga in concreto conseguito, a seguito dell’attività svolta, l’obiettivo di crescita curriculare alla base dell’istituto attraverso la partecipazione all’elaborazione degli atti e delle relazioni progettuali.
Ancor meno rilevante, deve ritenersi, in tal senso, la qualifica rivestita da tale soggetto in base al CCNL applicatole in azienda, trattandosi di profilo attinente agli aspetti economico-contrattuali del rapporto di lavoro, non incidente e non collegato, in via diretta, al tipo di attività affidata al professionista nell’ambito dell’attività progettuale.
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