Giurisprudenza e Prassi

VIOLAZIONE DELLO STAND STILL: NON COMPORTA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO (18.3)

TAR VENETO SENTENZA 2025

Le specifiche tecniche non imponevano alcun vincolo di impiego o di fornitura, essendo invece formulata in termini funzionali e prestazionali, come testimoniato dalla testuale apposizione della clausola che consentiva la proposta di prestazioni equivalenti, come sancito in via generale da quanto disposto nel punto 7 del disciplinare e nei punti 6.1 e 6.3 del capitolato tecnico (docc. 1 e 5 della ricorrente).

Tali previsioni, peraltro espressive dell’impostazione generale impressa alla gara, tutelano, in effetti, la legittima esigenza della stazione appaltante di garantire la continuità del servizio e la piena compatibilità e interoperabilità con un sistema già in esercizio, senza tuttavia precludere l'offerta di soluzioni alternative, purché idonee a garantire le medesime prestazioni. L'eventuale vantaggio conoscitivo del gestore uscente risulta in tal modo bilanciato dalla possibilità, per gli altri concorrenti, di proporre soluzioni tecnicamente equivalenti. La deduzione circa una pretesa insuperabile difficoltà nel reperimento dei componenti sul mercato è rimasta, peraltro, sfornita di adeguato supporto probatorio, risolvendosi in un'affermazione generica. L'eventuale onere di acquisire licenze o componenti specifici per assicurare l'interoperabilità rappresenta, del resto, un ordinario costo che grava su tutti i partecipanti e non costituisce, di per sé, un'illegittima barriera all'ingresso.

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L'eventuale irregolarità nella comunicazione individuale dell'esito della procedura non ha arrecato alcun concreto pregiudizio alla ricorrente, la quale, per sua scelta, non avendo presentato un'offerta, non nutriva alcun interesse alla stipulazione del contratto. Analogamente, la dedotta violazione del termine dilatorio antecedente alla stipula non è di per sé idonea a determinare l'annullamento degli atti di gara e dell'aggiudicazione, né consente la dichiarazione di inefficacia del contratto, ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. c), e comma 4, cod. proc. amm. (Cons. Stato, Sez. V, n. 3754/2025), dovendosi in proposito ribadire il principio giurisprudenziale, per cui “la mera violazione della clausola di stand still di cui all'art. 18, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 284/2025).

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