SETTORI SPECIALI E IRREGOLARITA' DELLA CAUZIONE PROVVISORIA: DISTINZIONE TRA ERRORE PERCETTIVO E VALUTAZIONE GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE (141)
In tema di ricorso per revocazione, l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda deve derivare da una pura ed omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio e non può riguardare l'attività interpretativa delle domande e delle eccezioni processuali. È inammissibile il ricorso laddove si contesti la statuizione con cui il giudice ha ritenuto una censura implicitamente proposta o assorbita, trattandosi di una precisa opzione processuale e di una valutazione di carattere giuridico che esula dal concetto di svista materiale.
“L’errore di fatto [...] è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale [...] ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande” (cfr. punto 8.2.1); “non può assurgere ad errore di fatto una valutazione di carattere giuridico, né il giudizio di revocazione può risolversi in un terzo grado di giudizio” (cfr. punto 8.5.2 della sentenza).
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