SANABILE LA GARANZIA PROVVISORIA INCOMPLETA TRAMITE SOCCORSO ISTRUTTORIO ANCHE CON ATTI SUCCESSIVI (101.1)
In tema di gare pubbliche, le carenze della garanzia provvisoria diverse dalla sua totale omissione costituiscono irregolarità sanabili mediante soccorso istruttorio integrativo o completivo ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023. In tali ipotesi, l'atto integrativo prodotto dal concorrente è ammissibile anche se recante data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, purché non modifichi l'intento negoziale originario ma si limiti a chiarirlo, sopperendo a lacune che non incidono sull'esistenza della garanzia stessa al momento della partecipazione.
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