Giurisprudenza e Prassi

RIDUZIONE GARANZIE - ULTERIORE 20% PER POSSESSO CERTIFICAZIONI - E' A DISCREZIONE DELLA PA (106.8)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Il dettato testuale della disposizione di cui all’art. 106 comma 8 è chiaro nel richiedere, quale presupposto applicativo della riduzione, che nei “documenti di gara” siano “individuati” quelli, tra “le certificazioni o marchi…previsti dall’allegato II.13”, che danno diritto alla riduzione insieme all’”importo della riduzione” stessa, “entro il limite massimo” del 20%: alla predetta disposizione non può infatti attribuirsi altro plausibile significato se non quello di considerare l’allegato II.13 quale “norma-contenitore”, all’interno del quale spetta alla stazione appaltante attingere le certificazioni o i marchi legittimanti la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, fissando nel contempo “l’importo della riduzione” stessa entro il suddetto limite massimo.

Del resto, anche ammesso che fosse estraneo alla funzione regolatrice della lex specialis il compito di individuare quale/i, tra le certificazioni o marchi contemplati dall’allegato II.13 del Codice, diano concretamente diritto alla riduzione, il riconoscimento di quest’ultima sarebbe comunque impedito dalla mancata preventiva determinazione ad opera della stazione appaltante dell’”importo della riduzione, entro il limite massimo” del 20%.

Né può ritenersi che fosse idonea ad assolvere al compito suindicato la previsione di cui all’art. 7.5, lett. e), punto 1 del Disciplinare di gara, secondo cui “si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del Codice”, sia perché il successivo punto 10 specifica quali tra le riduzioni astrattamente contemplate dal Codice sono effettivamente applicabili, sia perché, come si è detto, l’applicazione della riduzione connessa al possesso delle certificazioni o marchi di cui all’allegato II.13 del codice presuppone l’esercizio del potere normativo della stazione appaltante quanto, in particolare, alla misura della riduzione concretamente applicabile.

Deve osservarsi che alla base della statuizione censurata non è ravvisabile l’assunto, contestato (in modo teoricamente fondato) dalla appellante GO, secondo cui l’art. 106, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non prevederebbe la causa di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria avente titolo nel possesso di “uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13”, quanto piuttosto l’insufficienza, ai fini concretamente applicativi di quella riduzione (“fino ad un importo massimo del 20 per cento”, come recita la citata disposizione), del rinvio operato alla predetta disposizione dal comma 1 del punto 11 del Disciplinare (secondo cui “si applicano le riduzioni previste dall’art 106, comma 8, del codice”), siccome dichiaratamente “generico”: ciò sul presupposto, divenuto implicito ma non meno evidente (a differenza di quanto ritenuto dall’appellante INPS) dopo la soppressione nella sentenza appellata, ad opera del citato decreto di correzione, dell’inciso “Contrariamente a quanto argomentato dalla parte controinteressata, invero, ha (sott.: la stazione appaltante) il potere discrezionale di individuare “i marchi o le certificazioni” che danno diritto alla riduzione”, che vi era originariamente contenuto, che, come previsto dal medesimo art. 106, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, affinché il possesso di uno o più delle certificazioni o marchi previsti dall’allegato II.13 dia concretamente diritto alla riduzione della cauzione fino ad un importo massimo del 20%, essi devono essere previamente “individuati…nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto”.

Né può sostenersi, come ugualmente fa la appellante GO, che il T.A.R. si sia discostato, in violazione del principio dispositivo, dal tema deduttivo formulato dalla originaria ricorrente, creandone uno proprio, in quanto il corrispondente motivo del ricorso introduttivo della società R era appunto diretto a lamentare l’insussistenza in capo alla aggiudicataria del titolo alla riduzione dell’importo della garanzia provvisoria in ragione della mancata “individuazione” nei documenti di gara da parte della stazione appaltante, “nell’esercizio del suo potere discrezionale”, dei certificati “più pertinenti rispetto all’affidamento concreto” che consentono l’accesso a tale beneficio e dell’ammontare percentuale della riduzione entro il massimo del 20% (così, testualmente, pag. 5 del ricorso di R s.r.l.).

D’altro canto, nemmeno può condividersi la tesi di entrambe le parti appellanti, secondo cui l’interpretazione recepita dal T.A.R. dell’art. 106, comma 8, del Codice, per la parte di interesse, non sarebbe conforme ai principi - di ispirazione civilistica e coerenti con quello pubblicistico del favor partecipationis - che devono presiedere all’esegesi delle pertinenti clausole della lex specialis.

Con riferimento poi alla produzione di garanzia provvisoria per un importo insufficiente: è agevole in proposito evidenziare che il citato art. 101, comma 1, lett. a) fa espresso riferimento alla “mancata presentazione della garanzia provvisoria”, ovvero ad una fattispecie oggettivamente non assimilabile a quella di presentazione della garanzia provvisoria per un importo insufficiente, a meno che lo scarto tra l’importo garantito e quello da garantire non sia di tale entità e/o l’importo garantito a tal punto irrisorio, da indurre a ritenere che la garanzia prestata sia del tutto inidonea a realizzare l’interesse cui l’obbligo di presentazione della garanzia è funzionale e ad assimilarla all’ipotesi di omessa presentazione tout court della garanzia.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
GARANZIA PROVVISORIA: Nelle procedure di gara l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'of...
GARANZIA PROVVISORIA: Nelle procedure di gara l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'of...
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