INFUNGIBILITÀ DELLA GARANZIA DEFINITIVA RISPETTO ALLA PROVVISORIA E LEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE (106.1)
La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva assolvono a funzioni giuridiche ed economiche distinte e non sovrapponibili: la prima presidia la fase pubblicistica della gara e la serietà dell'offerta, mentre la seconda garantisce l'esecuzione della prestazione contrattuale. Pertanto, la mancata costituzione della garanzia provvisoria non può essere sanata attraverso la prestazione della garanzia definitiva, neppure in regime di inversione procedimentale, in quanto ciò determinerebbe un vulnus alla par condicio e al principio di affidabilità degli operatori economici.
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