Giurisprudenza e Prassi

GARANZIA PROVVISORIA E SOCCORSO ISTRUTTORIO - AMMESSO SOLO SE DATA CERTA ANTERIORE ALLA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE (106)

TAR PUGLIA SENTENZA 2024

Come anche condivisibilmente controdedotto dal comune resistente, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio (in ragione del rilascio della prima polizza da soggetto non autorizzato - circostanza, questa, non contestata neppure in sede procedimentale, nella quale, anzi, parte ricorrente ha prodotto ulteriore polizza stipulata con altro operatore), il R.T.I. avrebbe dovuto presentare una polizza (garanzia provvisoria, a corredo dell’offerta) formata in data certa antecedente alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte (2 ottobre 2023), in conformità alle prescrizioni di gara, segnatamente all’art. 10 del Disciplinare (pagina 20), secondo cui La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente. Invece, la polizza presentata da parte ricorrente risulta firmata digitalmente (data certa comprovabile) - solo - il 3 ottobre 2023, dunque oltre il ridetto termine di presentazione delle offerte.

Inoltre, in riferimento alle rilevate carenze della polizza fideiussoria, solo in ricorso si contesta del tutto genericamente l’esiguità del tempo a disposizione per la predisposizione della documentazione di partecipazione alla gara, costituente - però - mera generica asserzione, vieppiù a fronte del chiarimento intercorso già in data 12 settembre 2023 e della presentazione della garanzia provvisoria da parte dell’altro operatore economico partecipante.

Peraltro, come pure evidenziato dal R.T.I. controinteressato, la fideiussione bancaria o assicurativa non è l’unico modo di prestazione della garanzia provvisoria: al riguardo, il disciplinare di gara (punto n. 10, pagina 19) ha previsto la possibilità di costituire la garanzia provvisoria, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione (cfr. sul punto T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 8 aprile 2024, n. 438).

In definitiva, la contestata esclusione risulta legittima, dovendo l’operatore economico ricorrente soggiacere, peraltro, anche al principio generale di autoresponsabilità, secondo cui ciascuno dei concorrenti nelle procedure selettive pubbliche sopporta eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 25 febbraio 2014, n. 9).



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