GARANZIA DI SEGRETEZZA NELLE GARE TELEMATICHE E PRINCIPIO DEL RISULTATO (19.6)
In tema di appalti pubblici gestiti mediante piattaforme telematiche, la violazione dell'obbligo di rendere visibili i punteggi tecnici prima dell'apertura delle offerte economiche non determina l'invalidità della procedura qualora i verbali di gara e i log di sistema dimostrino che la valutazione tecnica si è conclusa e i relativi punteggi sono stati cristallizzati prima del disvelamento delle offerte economiche. In applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, il vizio meramente formale che non lede l'imparzialità e la segretezza sostanziale non giustifica l'annullamento degli atti di gara.
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