Giurisprudenza e Prassi

LIMITAZIONI ALL'AVVALIMENTO: RIGUARDANO SOLO L'AVVALIMENTO PREMIALE OPPURE LE PRESTAZIONI CHE DEVE ESEGUIRE L'AUSILIATO (104.1)

TAR MARCHE SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che, il fatto che il concorrente abbia dichiarato di accettare tutte le clausole della lex specialis non gli preclude la possibilità di impugnare l’esito della procedura, tanto più nei casi in cui la clausola in base alla quale è stata decretata l’esclusione è suscettibile ex ante di interpretazione non univoca (nella specie ciò è a dirsi in particolare per quanto attiene all’operatività dei divieti di avvalimento oggetto di contestazione nel caso di gara suddivisa in lotti). Anche questa eccezione risulta dunque infondata;

- nella parte in cui esclude l’utilizzazione dell’avvalimento per conseguire il requisito di qualificazione professionale di cui all’art. 9.2., punti 2 e 3, il disciplinare della presente gara si pone in contrasto tanto con le direttive comunitarie sugli appalti, quanto con il vigente art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 (il quale consente limitazioni con riguardo unicamente o alle prestazioni che la stazione appaltante ritiene di dover fare eseguire solo al concorrente ausiliato - comma 11 - oppure in relazione al c.d. avvalimento premiale - comma 12 - fattispecie che, a differenza di quanto opinato dalla difesa dell’Unione dei Comuni, non vengono in evidenza nel caso di specie, in particolare per quanto concerne le prestazioni oggetto del servizio, che saranno svolte esclusivamente da personale dell’impresa ausiliata);

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AVVALIMENTO: E' l'istituto giuridico, di cui all'art. 89 del Codice (50/2016), che consente all'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, fi...
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