Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMO IL RIUTILIZZO DEL FRESATO D'ASFALTO QUALE SOTTOPRODOTTO NELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE (59.3)

TAR PUGLIA Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici di lavori stradali, il fresato d'asfalto è qualificabile come sottoprodotto ai sensi della normativa ambientale e può essere legittimamente proposto come miglioria tecnica per il riutilizzo in situ. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non è violato qualora l'indicazione di oneri economici relativi a specifiche migliorie sia di entità talmente ridotta, rispetto all'importo totale dell'appalto, da non consentire la ricostruzione dell'offerta economica complessiva.

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