Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGATORIETÀ DELL'INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA NELLE FORNITURE CON POSA IN OPERA (108)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L'omessa separata indicazione dei costi della manodopera comporta l'esclusione automatica del concorrente dalla gara, trattandosi di obbligo avente natura imperativa che non ammette il soccorso istruttorio, salvo il caso di materiale impossibilità derivante da modelli predefiniti bloccanti. Tale obbligo sussiste non solo negli appalti di servizi e lavori, ma anche nelle forniture con posa in opera, da intendersi quali prestazioni che includano la messa in funzione, l'installazione e il training del personale.

"Sul punto va in primo luogo confermato che la procedura in esame ha ad oggetto una fornitura con posa in opera.

La legge di gara, infatti, prevede esplicitamente la posa in opera delle apparecchiature, imponendo al fornitore non solo la consegna ma anche la completa messa in funzione

dei sistemi.

[...]

Il fatto che tali prestazioni siano accessorie rispetto alla fornitura non evidenzia l’assenza di “posa in opera”, ma piuttosto che appunto di appalto di fornitura si tratta e non di appalto di lavori.

[...]

L’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, previa rimessione alla Corte di giustizia, ha confermato che l’omessa separata indicazione dei costi per la manodopera e per la sicurezza comporta l’esclusione automatica del concorrente, anche quando tale adempimento non sia richiesto espressamente dalla lex specialis. È vietato in tal caso anche il soccorso istruttorio, salvo che l’indicazione separata fosse materialmente impossibile a causa delle disposizioni della legge di gara (Cons. Stato, Ad. Plen., 02/04/2020, nn. 7 e 8)."

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