Giurisprudenza e Prassi

LA FORMULA MATEMATICA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO DEVE ESSERE CHIARA, UNIVOCA E PRECISA (108)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di gare d'appalto, l'errore materiale emendabile nella formula matematica di gara deve consistere in un mero refuso riconoscibile ictu oculi, la cui correzione deve limitarsi alla riconduzione della volontà erroneamente espressa a quella inespressa ma chiaramente desumibile dal bando. Laddove la formula presenti profili di perplessità e ambiguità tali da indurre la Commissione a plurime e contrastanti interpretazioni nel corso del giudizio, si configura un vizio della lex specialis non sanabile mediante correzione postuma, imponendosi l'annullamento della gara. Il principio del risultato, pur orientando l'azione amministrativa verso l'efficienza, rimane subordinato ai principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che esigono modalità di aggiudicazione formulate in maniera univoca.

"In un tale contesto non può farsi applicazione dell’istituto dell’errore materiale, che richiede l’evidenza dello stesso e l’agevole e sicura emendabilità. Infatti, in termini generali, esso deve consistere in un 'mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi' e 'la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l'inammissibile manipolazione o variazione postuma' (Cons. St., sez. V, 25 settembre 2024 n. 7798)".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)