Giurisprudenza e Prassi

NON COSTITUISCE SUBAPPALTO LA FORMAZIONE ECM AFFIDATA A TERZI SE VIETATA AL PRODUTTORE (105.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, non rientra nella nozione di subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento a terzi di servizi di formazione accreditata ECM, laddove sussista un divieto legale (regolamento AGENAS) che impedisce alle aziende commerciali produttrici di dispositivi medici di svolgere direttamente tali corsi; in tale ipotesi, la prestazione deve considerarsi ontologicamente estranea all'esecuzione diretta da parte del contraente.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)